Nello scorso articolo abbiamo affrontato il tema del tesseramento e i mutamenti che si sono susseguiti nel tempo che hanno portato all’abolizione del vincolo sportivo, almeno per i professionisti. Nel caso dei calciatori dilettanti, comprese le calciatrici, la situazione è sì mutata ma il vincolo sportivo è ancora presente almeno fino ai 25 anni di età.
Tuttavia come già preannunciato è prevista la possibilità di svincolarsi, in presenza di determinate circostanze.
Lo svincolo è disciplinato dall’art. 106 delle NOIF che funge da elenco delle varie possibilità che possono portare una calciatrice, a terminare il proprio rapporto di “fedeltà” con la società detentrice delle sue prestazioni sportive.
La prima ipotesi è lo svincolo per rinuncia, esercitato dalla società (art. 107 NOIF). In questo caso la atleta viene inserita nella cosiddetta “lista di svincolo”, contenente i nomi delle calciatrici da svincolare, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo.
La lista di svincolo, una volta completa è inoltrata, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, al Dipartimento Calcio Femminile.
La calciatrice svincolata ha dunque diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, di richiedere il tesseramento in favore di qualsiasi società, attraverso il modulo di “aggiornamento della posizione di tesseramento”. Qualora la calciatrice svincolata sia una minore, tale modulo verrà sottoscritto dall’esercente potestà. Le società sono comunque tenute a comunicare alla calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata.
Altra fattispecie è rappresentata dal cosiddetto svincolo per accordo, previsto appunto per reciproco consenso delle calciatrici e delle società (art. 108 NOIF).
In tal caso le parti dovranno provvedere a depositare lo svincolo, a pena di nullità, presso il Dipartimento Calcio Femminile entro venti giorni dalla stipulazione.
Altre eventualità di svincolo sono rappresentate dall’inattività della calciatrice (art. 109 NOIF) e della società (art. 110 NOIF).
Nel primo caso la calciatrice che non abbia preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, per ragioni a lei non imputabili, ha diritto allo svincolo.
La procedura, in questo frangente si può riassumere nell’invio da parte della stessa di una raccomandata alla società e rimessa in copia anche al Dipartimento, inerente la propria inclusione nella «lista di svincolo».
Per quanto concerne, invece, lo svincolo per inattività della società essa si realizza nel caso in cui questa non prenda parte al Campionato di competenza o se ne ritiri o venga esclusa o ad essa sia revocata l’affiliazione. Tale procedura non è applicabile alla squadra di riserva o alle squadre minori. Altra opportunità di svincolo è quella offerta alla calciatrice che abbia cambiato la propria residenza, stabilendosi in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente (art. 111 NOIF).
In questo caso la calciatrice, per ottenere lo svincolo, dovrà inoltrare ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno, con allegata documentazione che comprovi i presupposti della propria richiesta.
Ultima circostanza in cui una calciatrice può ottenere lo svincolo è quella conseguente alla decadenza del proprio tesseramento e come detto tale opzione si concretizza al compimento anagrafico del 25° anno di età.
Trattandosi di ipotesi tassative, sottoposte al vaglio degli organi competenti, è di fondamentale importanza rispettare i termini per la presentazione delle richieste di svincolo e gli altri formalismi richiesti dalla normative federale.