In precedenza abbiamo trattato le varie possibilità di svincolo dei calciatori.
Lo svincolo per accordo è certamente uno dei più frequenti nelle prassi ed anche quello più interessante sotto un profilo giuridico.
Esso è disciplinato dall’art. 108 delle NOIF.
Tale possibilità di svincolo è prevista per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Tali accordi deve essere depositati, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. A seguire gli organi federali autorizzano (o meno) lo svincolo dell’atleta.
Tuttavia, non sempre le situazioni sono pacifiche ed incontestate.
Le contestazioni possono sorgere immediatamente allorquando per esempio il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. rilevi delle irregolarità in merito all’accordo e non autorizzi lo svincolo del giocatore. Contro tali decisioni è possibile presentare ricorso al Tribunale Federale della FIGC.
La casistica in materia è variegata. La maggior parte delle contestazioni riguarda l’autenticità della sottoscrizione dell’accordo ovvero la riconducibilità della firma alla società, per essere per esempio il documento firmato da un direttore sportivo che generalmente non ha il potere di rappresentare il club.
In tali specifici casi, spesso viene accordata tutela all’atleta che non è tenuto ad indagare se il soggetto che ha firmato l’accordo avesse o meno i poteri. Tuttavia, occorre pur sempre un comportamento colposo della società cha abbia indotto l’atleta a ritenere che il soggetto firmatario fosse autorizzato ad impegnare la società.
Il vincolo come sappiamo, pur se legittimo, anche dal punto di vista giuridico, è particolarmente gravoso per l’atleta. Proprio per questo, spesso gli atleti, anche prima di tesserarsi per una società chiedono di poter sottoscrivere un accordo di svincolo in modo da poter liberamente scegliere in futuro di trasferirsi presso altre squadre.
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