Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalle Società di calcio femminile ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Giovanile Lavagnese contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, con il C.U. n. 5/CFA, e, con motivazioni, in data 8 agosto 2018, con C.U. n. 14/CFA, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’intervento in giudizio delle Società odierne ricorrenti ed è stato accolto il reclamo della LND e, per l’effetto, in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, che aveva disposto l’inquadramento, a decorrere della s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.
Le ricorrenti Società di calcio femminile chiedono al Collegio di Garanzia:
– in via preliminare, di riunire il presente procedimento a quello presentato dalla FIGC, in data 21 agosto u.s., avverso al medesima decisione della Corte Federale d’Appello FIGC,
– di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di confermare l’efficacia della Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio u.s.