Il Dipartimento Calcio Femminile, nel privilegiare la tutela della salute di calciatrici, dirigenti e addetti ai lavori visto il numero crescente di Regioni classificate a maggior rischio di diffusione dei contagi (c.d. zone rosse ed arancioni), ha disposto la sospensione dell’attività agonistica fino al 3 dicembre prossimo.
Le calciatrici potranno comunque continuare ad allenarsi come indicato nelle FAQ del Dipartimento per lo Sport del Governo, riportate di seguito, relative all’attività dilettantistica così come al DPCM del 03 novembre 2020
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/#sport_contatto
Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?
Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.
Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.
Credit Photo: Aleksander Golob