La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema dell’affiliazione di società calcistiche alla Federazione e alla successiva adesione alla Lega di appartenenza, per il calcio femminile,  la Lega Nazionale Dilettanti. Nel precedente articolo ci siamo anche chiesti se l’affiliazione, una volta ottenuta, fosse  revocabile o meno.
In proposito, le norme della Federazione disciplinano espressamente i casi di decadenza e  revoca  dell’affiliazione (art. 16 NOIF).
La decadenza è prevista nei casi in cui le società non prendano parte o non portino a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale, ovvero  qualora non provvedano al rinnovo dell’affiliazione versando la relativa tassa o quella corrispondente alla partecipazione all’attività ufficiale. Quando si configura la rinuncia e l’esclusione?
Tali ipotesi sono previste dall’art. 53 NOIF che da un lato prevedono che è obbligo delle società partecipanti ai campionati, sia maschili che femminili, di portare a termine le manifestazione per le quali le proprie squadre sono iscritte.
Il potere di deliberare, sentita la Lega di competenza, in merito alla decadenza dell’affiliazione di una società spetta al Presidente Federale, il quale in casi eccezionali, pur in presenza dei presupposti, può optare per il mantenimento dell’affiliazione, qualora vengano ravvisati casi di forza maggiore o di particolare rilevanza.
Parlando di revoca, invece, la si applica qualora vengano commesse dalle società affiliate gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
Cosa si intende per gravi infrazione all’ordinamento sportivo?
Tra le gravi infrazioni all’ordinamento sportivo si annoverano  la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione del titolo sportivo (di cui parleremo nei prossimi articoli ndr), la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta, nonché la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati e come ultima ipotesi le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
Non solo. Le norme federali prevedono altre ipotesi di revoca. Il Presidente Federale infatti  è tenuto  a deliberare la revoca dell’affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza della stessa così come pronuncia la revoca  in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
Queste ultime ipotesi di revoca sono particolarmente attuali nel settore  calcistico, visto il gran numero di società calcistiche sottoposte nel corso degli anni a procedure fallimentari. Le società sportive del calcio femminile possono fallire? Lo vedremo nel prossimo articolo.

Cristiano Novazio
Avvocato in Milano, Esperto di Diritto Sportivo
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