Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, ha approvato le modifiche al Codice di Giustizia in caso di condotte violente nei confronti dei direttori di gara. Una decisione assunta a seguito di un lavoro congiunto con l’Associazione Italiana Arbitri, tramite numerose riunioni del Tavolo appositamemnte istituito. Le modifiche hanno riuardato un inasprimento delle sanzioni per chi commette atti di violenza sugli arbitri, prevedendo anche due punti di penalizzazione nel caso di dirigenti colpevoli. 

Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara

  1.  Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione
    personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da
    una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei
    confronti dell’ufficiale di gara.
  2.  I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono
    puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
  3.  I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 2, comma 2 che pongono in essere la
    condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
  4.  I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1,
    provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura
    sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.
  5.  I dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.
    5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui
    al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima
    di due punti di penalizzazione in classifica.
  6.  Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
  7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36
Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa
nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa
nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, responsabili delle
infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva
l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la
inibizione:
a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di
gara;
b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

COMUNICATO AIA